ImpreSoa S.p.A. 

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REQUISITI

Art. 1

1.1 Il presente codice costituisce l’insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine di IMPRESOA S.P.A..

1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l’esterno.

1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

Art. 2

2.1 IMPRESOA S.P.A. provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

  1. all’interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell’Ente di Controllo circa l’opportunità di siffatti interventi;
  2. alla verifica della sua effettiva osservanza;
  3. all’adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari o inadempimenti contrattuali
  4. alla sensibilizzazione del personale ai temi di dell’etica e della lotta alla corruzione
Art. 3

3.1 Il perseguimento dell’interesse di IMPRESOA S.P.A. non può mai giustificare una condotta contraria alla normativa interna, alle norme di legge dello Stato Italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 4

4.1 È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all’esercizio medesimo; ad esempio, le informazioni acquisite in sede di ispezione presso le organizzazioni attestate/attestande IMPRESOA S.P.A. devono essere trattate nel rispetto dell’obbligo di riservatezza e di tutela del know-how aziendale delle organizzazioni interessate. Non devono inoltre essere riportati nei rapporti di visita o in altra documentazione dati sensibili o giudiziari, se non assolutamente indispensabili per l’esercizio delle proprie funzioni.

4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse (il che significa che sono di pubblico dominio ovvero autorizzate da chi ne ha l’autorità) devono essere, oltre che complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3 Nello svolgimento di ogni attività di IMPRESOA S.P.A. opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi ai soggetti in posizione formale apicale, formale apicale di fatto e ai preposti.

4.4 Tra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 4.3 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello di IMPRESOA S.P.A. e dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale.

Art. 5

5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario di IMPRESOA S.P.A., che è tenuto ad adottare nell’esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 IMPRESOA S.P.A. garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa retribuzione.

5.3 Tutte le figure in posizione formale apicale sono responsabili dell’adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6

6.1 IMPRESOA S.P.A. non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

6.2 IMPRESOA S.P.A. non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

6.4 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

6.5 Nei confronti dei dipendenti, IMPRESOA S.P.A. applicherà la normativa vigente sulla base della tipologia contrattuale di riferimento, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro subordinato ed ai contratti a contenuto formativo.

Art. 7

7.1 I soggetti di cui al comma 4.3 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi di IMPRESOA S.P.A., anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o, in mancanza, l’Alta Direzione di IMPRESOA S.P.A..

Art. 8

8.1 IMPRESOA S.P.A. procede all’individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

8.2 È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 4.3 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l’operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Art. 9

9.1 Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 Ogni dipendente è obbligato ad assumere comportamenti che nello svolgimento delle mansioni non ostacolino l’adempimento dell’attività di IMPRESOA S.P.A.; tale coerenza deve manifestarsi anche nel linguaggio e nell’abbigliamento.

Art. 10

10.1 Il personale dipendente di IMPRESOA S.P.A. è tenuto ai seguenti comportamenti:

  • agire con professionalità, fedeltà, completa lealtà e obiettività;
  • non accettare di eseguire incarichi per i quali non si dispone delle dovute competenze;
  • non accettare di eseguire incarichi per i quali esiste, o è comunque percepita, l’esistenza di un conflitto di interessi;
  • non accettare alcuna forma di persuasione, dono, commissione, concessione o beneficio da parte di soggetti terzi, dai relativi rappresentanti o da qualsiasi altra persona interessata, se non nei limiti della normale cortesia e buona educazione;
  • mantenere la riservatezza su quanto appreso nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • non comunicare intenzionalmente informazioni false o ingannevoli;
  • non agire in modo tale da nuocere alla reputazione di IMPRESOA S.P.A.;
  • offrire la massima cooperazione nel fornire informazioni nel caso di una presunta contravvenzione al presente codice.
Art. 11

11.1 I soggetti di cui al comma 4.3 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni aziendali loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile per scopi lavorativi. L’utilizzo personale è tollerato solo se occasionale.

Non è però ammessa la "navigazione" in internet per svolgere attività contrarie alla legge (ad es., il download di software e di file musicali protetti da copyright, la visione di siti pedopornografici o attività con fini terroristici). IMPRESOA S.P.A. si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, tutelando la riservatezza degli utenti interessati, per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema. Nel caso di abusi singoli o reiterati, verranno inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali; successivamente potranno essere effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni.

11.3 I dipendenti non possono procedere all’installazione diretta sul personal computer di programmi, salvo espressa autorizzazione dei preposti.

11.4 IMPRESOA S.P.A. non ammette l’utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; nel caso in cui, per motivi di manutenzione hardware o software, sia necessario operare in modalità remota sul computer di un dipendente, il personale tecnico deve darne preventiva comunicazione scritta (es: via mail) al dipendente interessato.

Art. 12

12.1 I soggetti di cui al comma 4.3 sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Art. 13

13.1 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza all’Alta Direzione.

13.2 Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui al comma 4.3 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza all’Alta Direzione.

13.3 Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire ad IMPRESOA S.P.A. di effettuare un’indagine appropriata.

13.4 IMPRESOA S.P.A. non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.5 I soggetti di cui al comma 4.3 sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Art. 14

14.1 IMPRESOA S.P.A. non consente violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.

14.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

14.3 Ogni violazione da parte dei membri degli Organi di IMPRESOA S.P.A. è sanzionata in base alle norme statutarie, regolamentari e legali.

Art. 15

15.1 Per quanto riguarda specificamente il comportamento del personale coinvolto nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti contabili, IMPRESOA S.P.A., richiede:

  • massima collaborazione;
  • completezza e chiarezza delle informazioni fornite;
  • accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
  • segnalazione di conflitti di interesse.

ACCETTAZIONE

Il presente Codice stabilisce le norme e le prassi aziendali per quanto riguarda la condotta di tutti i dipendenti e membri degli Organi di IMPRESOA S.P.A.. Il presente Codice e le sue norme potranno essere modificate unilateralmente dall’Amministratore di IMPRESOA S.P.A. in qualunque momento.

L’osservanza delle leggi e dei principi di integrità e onestà è di importanza fondamentale per la sostenibilità della nostra organizzazione.

Il rispetto delle leggi non è un fatto casuale. Richiede l’impegno di ciascuno. Questo Codice Deontologico sancisce l’impegno individuale di ciascun dipendente ad agire in modo responsabile per conto di IMPRESOA S.P.A..

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